Sospensione dell’attività di un’entità legale

La sospensione dell’attività di un’entità giuridica è disciplinata dall’articolo 30 della Legge n. 845/1992 sull’imprenditorialità e le imprese e dall’articolo 18 della Legge n. 220/2007 sulla registrazione statale delle entità giuridiche e degli imprenditori individuali.

Un’entità giuridica ha il diritto di sospendere temporaneamente la propria attività per decisione del fondatore o dell’assemblea generale, se non ha debiti nei confronti del bilancio pubblico nazionale e di altri creditori. Il periodo di sospensione non può superare i tre anni. La decisione con l’indicazione del termine di sospensione deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Moldova.

I responsabili sono tenuti a notificare per iscritto i creditori almeno un mese prima della pubblicazione dell’annuncio. Dopo la pubblicazione, i creditori hanno il diritto, entro 30 giorni, di presentare le loro richieste all’impresa e alla struttura territoriale dell’organo di registrazione.

Durante il periodo di sospensione, all’impresa è vietato svolgere qualsiasi attività imprenditoriale. Il fondatore o l’assemblea generale ha il diritto di revocare in qualsiasi momento la decisione adottata e di rivolgersi all’organo di registrazione statale per apportare modifiche al Registro statale delle entità giuridiche e registrare la ripresa dell’attività.

Registrazione della sospensione o della ripresa dell’attività

Al termine del termine di un mese dalla pubblicazione dell’annuncio per la registrazione della sospensione o della ripresa, è necessario presentare alla struttura territoriale dell’organo di registrazione statale i seguenti documenti:

  • domanda in forma stabilita;
  • decisione dell’organo competente dell’entità giuridica sulla sospensione o ripresa dell’attività;
  • documenti costitutivi;
  • copia dell’annuncio dalla Gazzetta Ufficiale sulla sospensione o ripresa dell’attività.

Il pagamento per la registrazione delle modifiche viene effettuato in conformità con l’articolo 4 della Legge n. 220/2007.

L’organo di registrazione ottiene autonomamente informazioni sulla presenza o assenza di debiti – tramite il sistema dell’Agenzia delle Entrate “Contul curent al contribuabilului” e la piattaforma statale di interoperabilità. La partecipazione del richiedente non è richiesta.

Condizioni per la registrazione della sospensione dell’attività

La sospensione viene registrata se vengono rispettati i seguenti requisiti:

  • presentazione da parte del fondatore di certificati bancari sulla chiusura condizionale dei conti;
  • consegna dei timbri in custodia alla struttura territoriale dell’organo di registrazione;
  • scadenza del termine stabilito per la presentazione delle richieste da parte dei creditori.

Se il periodo di sospensione è inferiore a tre anni, al suo termine l’attività dell’entità giuridica si considera automaticamente ripresa.

Contemporaneamente all’iscrizione nel Registro statale, viene aggiunta un’apposita nota nei documenti costitutivi dell’impresa:

“Attività sospesa dal ___ al ___” o “Attività ripresa dal ___”.

Obblighi fiscali e di rendicontazione

Per tutto il periodo di sospensione, l’impresa è esentata dalla presentazione della rendicontazione fiscale e finanziaria, nonché dal pagamento di imposte e tasse, ad eccezione dell’imposta sugli immobili, se presenti. Il rapporto sugli immobili e l’imposta stessa vengono pagati dopo la fine del periodo di sospensione.

Il fondatore/l’assemblea generale può revocare la decisione di sospensione in qualsiasi momento e presentare una domanda di ripresa dell’attività.

Durante la sospensione, l’impresa non ha il diritto di svolgere attività economica. In caso contrario, si applica la responsabilità per attività imprenditoriale illegale.

Se dopo la pubblicazione dell’annuncio di sospensione vengono scoperti nuovi creditori, l’Agenzia dei Servizi Pubblici annulla la sospensione.

Termine di completamento della sospensione

Se la sospensione è stata registrata per l’intero periodo massimo consentito – 3 anni, l’azienda è considerata aver cessato l’attività, se non presenta una domanda di ripresa almeno 7 giorni lavorativi prima della scadenza di tale termine.

Status di contribuente IVA

La sospensione dell’attività non comporta l’annullamento della registrazione come contribuente IVA. Se durante il periodo di sospensione l’impresa effettua cessioni, i diritti e gli obblighi di contribuente IVA vengono ripristinati automaticamente – dal primo giorno del mese in cui è stata effettuata la cessione.


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